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C.M. 29/03/2002

1. di determinare, (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili istituita con Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come segue

a) aliquota ordinaria: 4,5 per mille

b) aliquota maggiorata: 7 per mille per le unità abitative soggette all'imposta di soggiorno di cui al titolo II del D.P.G.R. del 20 ottobre 1998, n. 29/L; 2. di fissare per l'anno 2002 l'importo della detrazione per abitazione principale di cui all'art. 8 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 nonchÈ all'art. 4 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili in euro 258,00 (L. 499.558) . (Omissis) . Il Comune di SEMIANA (provincia di Pavia) ha adottato, il 3 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis) . di determinare anche per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6,5 per mille e la detrazione 1a casa nella misura di L. 200.000 (euro 103,29); (Omissis) . Il Comune di SENAGO (provincia di Milano) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis) .

1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 cosÌ di seguito diversificata: aliquota ordinaria 5,7 per mille; aliquota alloggi locati ai sensi dell'art. 2 comma 3 Legge n. 431/1998 4 per mille; aliquota alloggi non locati: 7 per mille; aliquota fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili per un periodo di anni, aliquota 4 per mille; il contribuente per poter usufruire di questa aliquota agevolata dovrà presentare entro il 19 aprile 2002, richiesta motivata che ne comprovi l'effettivo diritto; tale richiesta, previa istruttoria dei competenti uffici comunali, sarà esaminata da un'apposita commissione tecnica per il relativo parere. Il responsabile I.C.I., rilascerà la relativa autorizzazione, se dovuta, all'eventuale diniego motivato entro 15 giorni dalla ricezione delle domande.

2. di estendere la detrazione di L. 200.000 pari a euro 103,29

a) alle abitazioni dei custodi, cosÌ come definita dal contratto nazionale di lavoro per la categoria e richiamate dall'art. 659 del codice di procedura civile 15.000.000 pari a e 7.746,85 per il nucleo familiare composto da una persona; 2) pari L. 23.000.000 pari a e 11.878,51 per il nucleo familiare composto da due persone; tale limite di reddito È elevato di L. 2.000.000 pari e 1.032,91 per ogni altro familiare. Il contribuente per poter usufruire della maggiore detrazione dovrà presentare entro il 19 aprile 2002 la richiesta corredata dalla documentazione che comprovi l'effettivo diritto. Tale richiesta sarà esaminata da un'apposita commissione tecnica che esprimerà il parere per il rilascio della relativa autorizzazione, se dovuta, o il relativo diniego motivato entro 15 giorni dal ricevimento delle domande; 3) di ridurre l'imposta del 30 per mille del suo ammontare a favore degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari ai sensi dell'art. 8, commi 3 e 4 del Decreto legislativo n. 504/1992 successive integrazioni e modificazioni. (Omissis) . Il Comune di SEREGNO (provincia di Milano) ha adottato, il 26 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis) .

1. di stabilire per l'anno 2002 in euro 104,00 la detrazione per l'abitazione principale comprese le sue pertinenze classificate nella categoria C2-C6-C7 limitatamente ad una unità per categoria. 2. di stabilire per l'anno 2002, in euro 258,00 la maggiore detrazione d'imposta che compete alle abitazioni principali a favore degli appartenenti individuate nell'allegato "A". (Omissis). Allegato A Modalità di applicazione della maggiore detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2002 Limite detrazione euro 258,00. Categorie oggetto di agevolazione: soggettive: A) - limiti di reddito; B)

- Possesso beni immobili; oggettive: C) - Appartenenza a determinate categorie.

A) Limiti di reddito: il reddito da considerare È quello imponibile ai fini IRPEF dichiarato da tutti i componenti il nucleo di convivenza familiare; reddito che non dovrà superare i seguenti limiti per il 2001: Componenti il nucleo Reddito annuo del Reddito annuo del familiare conviventi nucleo familiare nucleo familiare 1 persona L. 20.000.000 euro 10.329,14 2 persone L. 26.000.000 euro 13.427,88 3 persone L. 32.000.000 euro 16.526,62 4 persone L. 38.000.000 euro 19.625,36 ltre 4 persone L. 44.000.000 euro 22.724,10 Il reddito È aumentabile di L. 4.000.000 pari a euro 2.065,83 per ogni componente il nucleo familiare convivente portatore di handicap o invalido o anziano non autosufficiente, o per il proprietario portatore di handicap. Il nucleo familiare È quello individuato anagraficamente alla data del 31 dicembre 2001. B) Possesso degli immobili: il richiedente l'agevolazione ed i componenti il nucleo familiare non devono avere: a titolo di proprietà, usufrutto, uso e abitazione altri immobili (si intende anche aree fabbricabili e terreni agricoli) siti su tutto il territorio nazionale al di fuori delle

- C) Appartenenza a determinate categorie: il richiedente l'agevolazione deve appartenere esclusivamente ad una delle seguenti categorie alla data del 1 gennaio 2002: pensionati e coniugi comproprietari a carico; invalidi e portatori di handicap, indipendentemente dall'età, oppure uno o più componenti il nucleo familiare, in possesso di idonea certificazione di invalidità non inferiore al 60%, o titolare/i di pensione INPS, cat. 10, o anziano/i non autosufficiente/i con certificazione medica della ASL; disoccupati e lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità e coniugi comproprietari a carico; titolari di assistenza sociale a livello comunale o della ASL, a norma dei vigenti regolamenti e non già beneficiari di quanto previsto ai punti precedenti; anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato.

D) Disposizioni generali: i soggetti interessati ad usufruire della maggiore detrazione dovranno: possedere tutti i requisiti previsti dalle lettere

A), B), C); presentare o inviare (con allegata copia carta d'identita), dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento all'ufficio I.C.I., dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 della Legge 4 aprile 1968 n. 15 e del D.P.R. n. 403/1998, attestante il possesso dei requisiti necessari, In caso di inoltro dell'istanza a mezzo servizio postale, farà fede la data del timbro postale. Il termine ultimo dell'istanza È perentorio, pena la decadenza del beneficio della maggiore detrazione. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la documentazione comprovante quanto dichiarato; nel caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni di Legge. Presso il Servizio tributi sarà a disposizione un modello di atto notorio eventualmente utilizzabile dagli interessati. I contribuenti che hanno presentato la domanda entro i termini possono al momento del pagamento delle rate I.C.I., già tenere conto della detrazione richiesta. (Omissis).

1. di stabilire per l'anno 2002, la misura dell'aliquota da applicarsi dai contribuenti alla base imponibile per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili, come segue.

a) 4,5 per mille, per l'unità immobiliare adibite ad abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, nella quale il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente e per quelle di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che le stesse non risultino locate

b) 4,5 per mille per le abitazioni date in affitto sulla base degli accordi tra proprietà edilizia e inquilini

c) 6 per mille per gli altri immobili.

2. di dare atto, in base a quanto stabilito dal regolamento I.C.I. che: si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze classificate nelle categorie C2 - C6 - C7 limitatamente ad una unità per categoria suddetta; si considerano abitazione principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito ed effettivamente utilizzate da parenti in linea retta di primo grado e collaterale di secondo grado. (Omissis). Il Comune di SERRALUNGA D'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 23 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).di determinare l'aliquota I.C.I. con effetto per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille rapportata al valore di tutti gli immobili calcolato ai sensi del Decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i. di confermare, altresÌ in L. 200.000 la detrazione prevista per le abitazioni principali. (Omissis). Il Comune di SERRAMAZZONI (provincia di Modena) ha adottato, il 15 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determina-

1. di fissare per l'anno 2002 nella misura del 6,8 per mille l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; 2. di fissare per l'anno 2002 relativamente all'abitazione principale una aliquota ridotta per l'applicazione dell'I.C.I. pari al 4,5 per mille; 3. di fissare per l'anno 2002 l'aliquota del 4,5 per mille per le pertinenze delle unità immobiliari di cui al precedente punto 2) (abitazione principale) nel limite di una unità immobiliare classificata nella categoria C/2 e di una unità immobiliare classificata nella categoria C/6. 4. di fissare inoltre per l'anno 2002 in euro 103,29 la detrazione dell'imposta dovuta per abitazione principale e le sue pertinenze nel limite di una unità immobiliare di cat. C/6 e di una cat. C/2. (Omissis). Il Comune di SERRASTRETTA (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 28 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille e di stabilire quale detrazione per l'abitazione principale, la somma di euro 103,29. (Omissis). Il Comune di SERRAVALLE SESIA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 7 dicembre 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), vengono cosÌ determinate per l'anno 2002: aliquota nella misura del 4,5 per mille per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, aliquota nella misura del 5,9 per mille per gli immobili diversi dell'abitazione principale, detrazione per l'abitazione principale nella misura di euro 103,30. Per l'anno 2002 vengono inoltre previste, ai sensi della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 come disciplinato dall'art. 7 del regolamento I.C.I. in vigore, le seguenti aliquote agevolate a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliare inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata È applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni da ll'inizio dei lavori, da esercitarsi entro il 2002, a seguito di rilascio di concessione edilizia o provvedimento autorizzativo: per immobili adibiti a propria abitazione principale: 3,5 per mille; per tutti gli altri fabbricati residenziali 4,9 per mille. La presente agevolazione È cumulabile, ove ricorrano le circostanze, con la riduzione prevista dall'art. 8 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come modificato dall'art. 3, comma 55 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662. Come già previsto per l'anno precedente, anche per l'anno 2002 si conferma quanto segue: 1) di non accordare riduzioni di aliquota ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese ex art. 8 Decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dal comma 55 art. 3 Legge n. 662/1992; 2) di dare applicazione al disposto di cui al comma 56 del citato art. 3 in ordine alla equiparazione dell'assoggettamento ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizioni che la stessa non risulti locata. (Omissis). Il Comune di SERRONE (provincia di Frosinone) ha adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

 

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